Art. 4.
(Disciplina e programmazione degli «outlet»).

      1. Le regioni disciplinano con proprie norme l'insediamento e l'attività degli «outlet» nell'ambito della propria potestà legislativa esclusiva in materia di attività produttive stabilita ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione.
      2. Qualora le regioni non provvedano ad emanare norme in materia ai sensi di quanto previsto dal comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le disposizioni regionali vigenti in materia di commercio.